Le più recenti statistiche confermano la crescita esponenziale del cyberbullismo, quale vera e propria minaccia per tutti coloro che navigano su internet, in particolare per i minori. Pertanto, si necessità di un intervento programmatico volto a mettere in campo strumenti di prevenzione e sensibilizzazione di tale fenomeno, che veda sempre più coinvolti, in piena sinergia, minori e adulti.
Indice degli argomenti:
- Introduzione
- I tratti generali del cyberbullismo
- Il cyberbullismo nell’ordinamento italiano: definizione e rimedi
- Un fenomeno in costante crescita: i recenti dati statistici
- Conclusioni
- Bibliografia
Introduzione
Lo strumento digitale è sempre più presente nelle nostre vite, divenendo elemento fondamentale ed imprescindibile non solo in ambito lavorativo e di studio, ma altresì nel nostro quotidiano e nelle interazioni sociali con gli altri. D’altronde si pensi alla possibilità di poter comunicare istantaneamente con altre persone (familiari, amici, colleghi od anche estranei) di tutto e in tutto il mondo. Sebbene questo sia uno degli aspetti estremamente positivi, siffatti dispositivi tecnologici, soprattutto in punto di comunicazione, celano alcune problematiche significative, che stanno assumendo sempre maggior rilievo ed importanza, su tutte il cyberbullismo.
Difatti la discussione sulla repressione e la prevenzione di questo fenomeno è tornata in auge, in particolare a seguito di episodi avvenuti durante l’utilizzo della Didattica a Distanza negli istituti scolastici per far fronte alla diffusione del covid-19, ove si è assistito a numerose denunce da parte delle scuole, di un uso scorretto delle piattaforme digitali, in quanto gli insegnati divenivano bersaglio di scherno e pesanti insulti da parte, non solo dei loro studenti, ma anche ad opera di terzi, che condiviso loro il link della lezione, partecipavano alla stessa appositamente per offendere e denigrare[1].
I tratti generali del cyberbullismo
Il termine cyberbullismo è stato coniato dal docente canadese Bill Belsey per identificare e definire il c.d. bullismo virtuale. Si tratta, dunque, di manifestazioni di azioni violente ed intimidatorie realizzate da un soggetto o un gruppo, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, e-mail, telefonate, siti web, social, ecc.), il cui obiettivo è quello di provocare danni, solitamente, ad un coetaneo incapace di difendersi.
Pertanto, emergono fin da subito le caratteristiche tipiche di tale fenomeno, che lo distinguono dal bullismo c.d. ordinario, e che lo rendono inevitabilmente più pericoloso e più complesso sia da reprimere che da prevenire.
Su tutte si evidenziano le principali, quali:
- Accessibilità, pervasività ed anonimato: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo grazie ai cellulari sempre accesi e connessi a Internet;
- Persistenza del fenomeno ed ampiezza di portata: il materiale diffamatorio pubblicato su Internet può rimanere disponibile online a lungo e può essere ritrasmesso ed amplificato ad un numero infinito di spettatori;
- Mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno arrecato;
- Attivazione di meccanismi di disimpegno morale: la minimizzazione della propria condotta e la conseguente scarsa assunzione di responsabilità personale.
Tali caratteristiche rendono il cyberbullismo difficile da reprimere in sede penale. Sebbene le manifestazioni concrete di tale fenomeno integrino ipotesi di reato (dalle molestie ex art. 660 c.p., alla diffamazione e agli atti persecutori, rispettivamente agli art. 595 e 612 bis c.p., sino nella peggiore delle ipotesi all’istigazione al suicidio di cui all’art. 580 c.p.), giova rilevare come il diritto penale, tuttavia, non abbia fornito un efficace deterrente alla realizzazione di tali condotte criminose.
Difatti, dapprima l’individuazione del soggetto attivo risulta estremamente difficoltosa, e nell’ipotesi in cui il soggetto venga rintracciato, spesso esso si rivela minorenne, non in grado di comprendere l’effettiva portata lesiva della propria azione. Ciononostante, il cyberbullismo non deve erroneamente pensarsi quale fenomeno esclusivamente di portata giovanile, in quanto gli stessi adulti ne sono sia autori che vittime, e ciò connota con maggiore gravità il fenomeno, considerato che nemmeno quest’ultimi sono consapevoli dei disastrosi danni che possono generare[2].
Il cyberbullismo nell’ordinamento italiano: definizione e rimedi
La crescente preoccupazione circa i numerosi episodi di cyberbullismo, ha portato necessariamente il Legislatore ad affrontare il tema e dopo un lungo iter, nel 2017 è stata approvata la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Sin da subito emerge l’intenzione del Legislatore di predisporre una definizione più ampia possibile di cyberbullismo ricomprendendovi “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.
Altro tratto significativo della presente Legge, è la ratio sanzionatoria predisposta, giacché è stato ritenuto preferibile contrastare il cyberbullismo, non solo mediante il ricorso al diritto penale, bensì privilegiando “azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.
In primis, all’art. 2 si prevede la tutela del minore di età superiore ai 14 anni che sia stato vittima di atti di cyberbullismo, attraverso l’inoltro al titolare del trattamento di dati online o al gestore di un sito internet o di un social media, la richiesta di oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. A seguito della segnalazione, il soggetto responsabile e destinatario della stessa deve attivarsi tempestivamente, comunicando entro ventiquattr’ore la presa in carico dell’istanza e provvedendo entro quarantotto ore all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto. Nell’ipotesi in cui sia stato impossibile individuare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, o il soggetto preposto sia rimasto inerte non provvedendo entro le 48 ore, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa che nelle successive quarantotto ore provvederà a sollecitare l’adozione di provvedimenti da parte del gestore del sito.
In secundis, sono state previste una serie di misure in ambito scolastico come l’individuazione, in ogni scuola, di un docente quale responsabile, “con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio”.
Si prevede altresì il dovere per il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo di informare le famiglie dei minori coinvolti, attivando contemporaneamente azioni di carattere educativo (ed eventualmente adottando anche provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli studenti resisi autori di tali condotte).[3]
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Infine, all’art. 7 si è introdotta un nuovo strumento di contrasto al fenomeno del cyberbullismo, quale l’ammonimento al questore già previsto per il reato di stalking. Così facendo si è estesa la tutela per via amministrativa a questo settore, in modo da coinvolgere un’autorità pubblica che, segnalatogli l’episodio, possa intervenire nel minor tempo possibile ed interrompere le condotte aggressive, decidendo di convocare il minore individuato come autore, alla presenza di almeno un genitore o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, per ammonirlo oralmente. Inoltre, lo stesso art. 7, prevede che gli effetti dell’ammonimento cessino automaticamente nel momento in cui il giovane che ne è stato destinatario raggiunge la maggiore età.
Un fenomeno in costante crescita: i recenti dati statistici
Certamente lo sviluppo incessante del cyberbullismo trova la sua genesi nell’esponenziale crescita dell’utilizzo degli strumenti informatici[4]. Si pensi come solo in Italia, il rapporto di We Are Social abbia stimato che l’uso di internet, dal 2018 al 2019, sia aumentato del 27%.
Contestualmente, si è abbassata anche la fascia di età che utilizza smartphone e naviga quotidianamente su internet, tanto che fra gli adolescenti di 15-17 anni, la percentuale di chi usa tutti i giorni internet è salita al 74%[5].
L’uso indiscriminato di tale strumento ha determinato, come indicato dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps)[6], in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebra il 7 febbraio, che oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e 17 anni ha subito episodi di bullismo, e tra chi utilizza quotidianamente il cellulare (85,8%), ben il 22,2% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo[7].
Le statistiche confermano come il cyberbullismo colpisca di più le ragazze, tanto che il 12,4% delle giovani ha ammesso di esserne state vittima, rispetto al 10,4% dei ragazzi. Questa differenza è in particolare determinata dalle sofferenze provocate da commenti a sfondo sessuale, subiti dal 32% delle ragazze, contro il 6,7% dei ragazzi.[8]
Viceversa, le provocazioni in rete che disturbano il 9,5% degli adolescenti, colpiscono di più i maschi (16%) delle femmine (7,2%).
Numeri elevatissimi e in costante crescita che hanno acceso un serio campanello di allarme sul cyberbullismo. La violenza in rete viene infatti ad oggi percepita da 4 adolescenti su 10 (39,7%) come estremamente pericolosa. Ma ciò non è solo una mera percezione. Difatti nel 2019 sono stati 460 i casi di bullismo trattati dalla Polizia Postale che hanno visto vittima un minorenne (52 avevano meno di 9 anni), il 18% in più rispetto al 2018, quando i casi trattati sono stati 389.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopraesposte emerge chiaramente quanto sia fondamentale investire su programmi di prevenzione, istruzione e sensibilizzazione nei settori ove si forma la personalità del minore, quali la famiglia e scuola su tutti.
Servono linee guida che garantiscano al minore un uso più consapevole della rete, ma solo nel 55% delle famiglie vengono date limitazioni sull’uso della rete o regole di comportamento, che riguardano pressoché limiti di durata.
Sul punto, giova rammentare come gli studi abbiano evidenziato che la percezione della dannosità del cyberbullismonel minore, aumenti con la consapevolezza di siffatta pericolosità da parte degli adulti.
Pertanto, essendo la percezione che adulti e adolescenti hanno del livello di rischio nel web ancora differente, suggerisce che vadano migliorati la comunicazione e il dialogo su queste tematiche tra genitori e insegnanti e i loro figli/adolescenti, individuando, anche, da parte degli adulti modalità di rapporto migliori per approcciare gli adolescenti[9].
Bibliografia
Mascheroni, G. e Ólafsson, K. (2018). Accesso, usi, rischi e opportunità di internet per i ragazzi italiani. I primi risultati di EU Kids Online 2017. EU Kids Online e OssCom.
Simona C.S. Caravita – Valeria Della Valle – Laura Ghiringhelli, Il cyberbullismo nella percezione di genitori, figli e insegnanti, Consultori Familiari Oggi 27 (2019/1) 41-53.
Questo contributo è stato redatto da un articolista di Dirittoconsenso.it, partner di Legaltech Italia.
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[1] https://www.ilsole24ore.com/art/nemmeno-coronavirus-ferma-cyberbullismo-insulti-prof-piattaforme-online-ADJfBZF
[2] Martorana M., Pinelli L., Bulli in rete, ecco le tre leve per combattere il fenomeno, https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/bulli-in-rete-ecco-le-tre-leve-per-combattere-il-fenomeno/
[3] Bertelli Motta M., Cyberbullismo: la guida completa https://www.altalex.com/guide/cyberbullismo#par4
[4] Statistiche social network 2019: i dati sull’Italia https://www.digitalic.it/internet/social-network/statistiche-social-network-2019-italia
[5] Mascheroni, G. e Ólafsson, K. (2018). Accesso, usi, rischi e opportunità di internet per i ragazzi italiani. I primi risultati di EU Kids Online 2017. EU Kids Online e OssCom.
[6] https://sip.it/2020/02/06/7-febbraio-2020-giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo/
[7] https://www.lastampa.it/cronaca/2020/02/07/news/bullismo-piu-del-50-dei-ragazzi-tra-gli-11-e-17-anni-sono-vittime-di-attacchi-cyberbullismo-piu-colpite-le-ragazze-1.38437385
[8] Per approfondire il tema dei reati a sfondo sessuale mi si consenta di rimandare a https://www.dirittoconsenso.it/2020/05/08/revenge-porn/
[9] Simona C.S. Caravita – Valeria Della Valle – Laura Ghiringhelli, Il cyberbullismo nella percezione di genitori, figli e insegnanti, Consultori Familiari Oggi 27 (2019/1) 41-53.